TFR subito e lo deve pagare l’Inps

PIOMBINO 24 otto­bre 2016 — Il 22 0ttobre si è svolto un incon­tro pub­bli­co riguardante il TFR dei lavo­ra­tori LUCCHINI SpA in Ammin­is­trazione Stra­or­di­nar­ia (AS)  e LUCCHINI SERVIZI Srl in AS, con la parte­ci­pazione dell’avvocato Fab­rizio Callaioli, dal quale risul­ta (con­trari­a­mente a quan­to sostenu­to dall’ INPS e dai sin­da­cati di cat­e­go­ria FIM FIOM e UILM) quan­to segue.
Il TFR a cari­co delle soci­età LUCCHINI SpA in AS e LUCCHINI SERVIZI Srl in AS, ovvero l’importo mat­u­ra­to dai lavo­ra­tori fino al 31 dicem­bre 2006, fino­ra con­ge­la­to e inser­i­to al pas­si­vo di LUCCHINI SpA in AS e LUCCHINI SERVIZI Srl in AS, deve essere eroga­to dall’INPS ai sen­si del­la legge 297 del 29 mag­gio 1982 art.1 e art 2 e del dlgs 8 luglio 1999 , n.2 70 art. 102, attra­ver­so il fon­do di garanzia. Infat­ti  si evince dall’ accor­do sin­da­cale del 3 giug­no 2015, sot­to­scrit­to dalle par­ti, ex art 47 com­ma 4 bis del­la legge 29 dicem­bre 1990 n.428, che il TFR medes­i­mo non rien­tra nell’ arti­co­lo 2112 del codice civile e c’è soluzione (inter­ruzione) di con­ti­nu­ità.
Il nos­tro TFR quin­di deve essere paga­to subito, sen­za ulte­ri­ori perdite di tem­po. Sono già pas­sati 15 mesi ed i lavo­ra­tori han­no urgente neces­sità di sosteg­no finanziario per pot­er con­tin­uare a soprav­vi­vere. Inoltre l’arrivo di una cospicua liq­uid­ità pro­cur­erebbe un indub­bio van­tag­gio alle attiv­ità eco­nomiche di Piom­bi­no e dell’ intero com­pren­so­rio.
Per quan­to sopra, invi­ti­amo ad un con­fron­to pub­bli­co l’INPS ed i sin­da­cati di cat­e­go­ria FIM, FIOM e UILM con i loro legali.
Nel con­tem­po con­tin­uer­e­mo la nos­tra azione, orga­nizzer­e­mo idonee inizia­tive coin­vol­gen­do i lavo­ra­tori per avere ragione delle nos­tre legit­time richi­este.
img_0227Evi­den­zi­amo l’ art 47 , com­ma 4 bis , del­la legge 29 dicem­bre 1990 n.428, che recita: nel caso in cui sia sta­to rag­giun­to un accor­do (nel nos­tro caso quel­lo del 3 giug­no 2015 per cui i lavo­ra­tori han­no dovu­to rin­un­cia­re al 30 % delle ret­ribuzioni e ai dirit­ti con­quis­ta­ti in lunghi anni di lotte) cir­ca il man­ten­i­men­to, anche parziale, dell’occupazione, l’articolo 2112 del codice civile tro­va appli­cazione nei ter­mi­ni e con le lim­i­tazioni pre­viste dall’accordo medes­i­mo (quel­lo del 3 giug­no 2015 ) qualo­ra il trasfer­i­men­to riguar­di aziende:
a) delle quali sia sta­to accer­ta­to lo sta­to di crisi azien­dale, ai sen­si dell’articolo 2, quin­to com­ma, let­tera c), del­la legge 12 agos­to 1977, n. 675;
b) per le quali sia sta­ta dis­pos­ta l’amministrazione stra­or­di­nar­ia, ai sen­si del decre­to leg­isla­ti­vo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di con­tin­u­azione o di man­ca­ta ces­sazione dell’attività.
Di segui­to, nel­la tabel­la, si esplic­i­tano e si evi­den­ziano i pun­ti dell’ accor­do sin­da­cale del 3 giug­no 2015 Sen­za soluzione di con­ti­nu­ità e Con soluzione di con­ti­nu­ità.

comunicato-stampa-tfr-24-10-16

Coor­di­na­men­to art. 1 — Camp­ing CIG

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