TFR subito e lo deve pagare l’Inps
PIOMBINO 24 ottobre 2016 — Il 22 0ttobre si è svolto un incontro pubblico riguardante il TFR dei lavoratori LUCCHINI SpA in Amministrazione Straordinaria (AS) e LUCCHINI SERVIZI Srl in AS, con la partecipazione dell’avvocato Fabrizio Callaioli, dal quale risulta (contrariamente a quanto sostenuto dall’ INPS e dai sindacati di categoria FIM FIOM e UILM) quanto segue.
Il TFR a carico delle società LUCCHINI SpA in AS e LUCCHINI SERVIZI Srl in AS, ovvero l’importo maturato dai lavoratori fino al 31 dicembre 2006, finora congelato e inserito al passivo di LUCCHINI SpA in AS e LUCCHINI SERVIZI Srl in AS, deve essere erogato dall’INPS ai sensi della legge 297 del 29 maggio 1982 art.1 e art 2 e del dlgs 8 luglio 1999 , n.2 70 art. 102, attraverso il fondo di garanzia. Infatti si evince dall’ accordo sindacale del 3 giugno 2015, sottoscritto dalle parti, ex art 47 comma 4 bis della legge 29 dicembre 1990 n.428, che il TFR medesimo non rientra nell’ articolo 2112 del codice civile e c’è soluzione (interruzione) di continuità.
Il nostro TFR quindi deve essere pagato subito, senza ulteriori perdite di tempo. Sono già passati 15 mesi ed i lavoratori hanno urgente necessità di sostegno finanziario per poter continuare a sopravvivere. Inoltre l’arrivo di una cospicua liquidità procurerebbe un indubbio vantaggio alle attività economiche di Piombino e dell’ intero comprensorio.
Per quanto sopra, invitiamo ad un confronto pubblico l’INPS ed i sindacati di categoria FIM, FIOM e UILM con i loro legali.
Nel contempo continueremo la nostra azione, organizzeremo idonee iniziative coinvolgendo i lavoratori per avere ragione delle nostre legittime richieste.
Evidenziamo l’ art 47 , comma 4 bis , della legge 29 dicembre 1990 n.428, che recita: nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo (nel nostro caso quello del 3 giugno 2015 per cui i lavoratori hanno dovuto rinunciare al 30 % delle retribuzioni e ai diritti conquistati in lunghi anni di lotte) circa il mantenimento, anche parziale, dell’occupazione, l’articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo medesimo (quello del 3 giugno 2015 ) qualora il trasferimento riguardi aziende:
a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell’articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675;
b) per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività.
Di seguito, nella tabella, si esplicitano e si evidenziano i punti dell’ accordo sindacale del 3 giugno 2015 Senza soluzione di continuità e Con soluzione di continuità.
Coordinamento art. 1 — Camping CIG