Tra rifiuti urbani, industriali e bonifiche
PIOMBINO 15 gennaio 2015 — È costume di Asiu difendere strenuamente con diverse motivazioni il suo ruolo nel campo dei rifiuti industriali e l’affidamento diretto dei lavori di bonifica da parte del Comune di Piombino come se anche in questo campo si fosse in presenza di un’azienda in house.
Asiu sostiene infatti di svolgere “ storicamente anche attività di tipo industriale in settori ambientali non perimetrati (servizi a domanda individuale, trattamento e smaltimento rifiuti industriali, project management nel settore delle politiche ambientali). Ciò avviene sulla base della normativa del TU Ambientale che qualifica la gestione dei rifiuti in senso lato come attività di pubblico interesse esercitabile, dunque, dai Comuni attraverso le proprie aziende anche al di fuori della attività riconducibile ai servizi pubblici locali”.
In realtà il problema non è questo. Il problema è se sia leggittimo e conveniente che una società pubblica che opera in regime di privativa comunale per i rifiuti urbani contemporaneamente gestisca sempre in house proving le bonifiche industriali e faccia attività di mercato nel campo dei rifiuti industriali. Così come Asiu fa.
Che non sia conveniente lo dimostrano altri articoli di questo numero di Stile libero.
Che sia legittimo è quanto mai discutibile.
Mettiamo in ordine le cose.
Partiamo dalla distinzione tra rifiuti urbai e rifiuti speciali e dalle diverse modalità della loro gestione.
Il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” ripreso nel Testo Unico sull’ambiente (Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale) lo spiega esplicitamente e lo conferma il nuovo piano regionale dei rifiuti. Una recente pubblicazione della Cassa depositi e prestiti (per leggere clicca qui) altrettanto chiaramente illustra la definizione di rifiuti e le modalità della loro gestione:
Dunque se è vero che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, la privativa comunale (oggi a livello di Ambito Territoriale Ottimale) vale solo per i rifiuti urbani e assimilati, per la cui definizione si rinvia a quanto scritto dall’ Autorità garante della concorrenza e del mercato (per leggere clicca qui), essendo invece la gestione dei rifiuti industriali (bonifiche comprese) pura attività di mercato. Nel nostro caso poi siamo di fronte ad un’azienda, Asiu, che opera in privativa e contemporaneamente nel mercato senza distinzione realizzando in proprio delle bonifiche con un incarico affidatole dal Comune e avendo preso in affitto degli impianti (quelli di produzione del conglomix) da una società controllata nella quale esiste una partecipazione privata (la Tap dove sono soci Asiu e Lucchini)
A giustificare la situazione Asiu e Comune di Piombino citano spesso un accordo firmato presso la Presidenza del consiglio dei ministri il 26 aprile 1999 ed una delibera del Consiglio comunale di Piombino del 25 agosto 1999.
Vediamo come stanno le cose.
Nell’ accordo tra Presidenza del Consiglio dei ministri, Regione Toscana, Comune di Piombino, Circondario della Val di Cornia, Provincia di Livorno, Autorità portuale di Piombino, Gruppo Lucchini si dice che «per la gestione e il riutilizzo dei rifiuti industriali e per la bonifica delle aree si dà atto degli studi di fattibilità in corso a cura della Lucchini con la consulenza della Società ARRR (partecipata della regione Toscana) e della ipotesi di utilizzo della Società TAP – Tecnologie Ambientali Pulite – (già istituita dal Comune di Piombino e dalla Lucchini) come soggetto di riferimento. La TAP potrà operare con risorse private, derivanti anche da coinvolgimento di eventuali soci, e con contributi pubblici regionali e nazionali in base alla legge 426/98 o da altra legislazione in materia, previa indicazione di priorità su cui la Regione Toscana e la Provincia di Livorno manifestano il loro assenso. In merito la Giunta della Regione Toscana ha peraltro già adottato il “Piano Regionale dei rifiuti speciali e speciali pericolosi” che assume i medesimi obiettivi».
Come si vede è la visione di un’azienda (la TAP non Asiu) che per quanto in parte pubblica si colloca sul mercato dei rifiuti industriali privati. C’è da tenere presente anche che allora era il Comune ad essere socio della TAP non Asiu. Il passaggio è avvenuto nel 2008.
Nella delibera del Consiglio Comunale viene individuata «per quanto di competenza nella TAP il riferimento unico per la gestione delle operazioni di bonifica e trattamento rifiuti, compresa la realizzazione degli impianti necessari».
Francamente trovare in questi atti la giustificazione per l’affidamento diretto ad Asiu, che nel frattempo ha preso in affitto gli impianti della TAP e sostituito il Comune come azionista, delle bonifiche industriali e dell’esercizio di una attività commerciale nel campo dei rifiuti speciali è cosa quanto mai discutibile.
Per non parlare poi della giurisprudenza comunitaria ormai consolidata che si esplicita nel divieto per le società in house, come viene trattata per diversi aspetti Asiu dal Comune di Piombino che talvolta è servizio pubblico locale e talaltra azienda strumentale, «di acquisire una vocazione commerciale che renda precario il controllo da parte dell’ente pubblico, attraverso l’eccessivo ampliamento dell’oggetto sociale» così come l’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha scritto proprio al Comune di Piombino nel 2011 a proposito dei servizi gestiti dalla Società Parchi Val di Cornia e del fatto che nel caso della bonifica di Città futura si sono affidati lavori (di fatto è un’opera pubblica) non servizi.
La realtà è che basta leggere lo statuto di Asiu, approvato dal’ assemblea straordinaria del 7 novembre 2007, (per leggere clicca qui) per rendersi conto che le attività previste non permettono di classificarla come società in house applicandosi ad essa le stesse osservazioni più volte svolte dall’ Autorità garante della concorrenza e del mercato in casi simili:«..affinché sia ammissibile la gestione in house, la giurisprudenza richiede che l’impresa non debba aver acquisito una vocazione commerciale, riscontrabile in caso di eccessivo ampliamento dell’oggetto sociale. Non è infatti possibile provvedere all’affidamento in house di servizi pubblici nel caso in cui l’impresa affidataria abbia acquisito una vocazione schiettamente commerciale, che finirebbe per condizionare le scelte strategiche dell’ente in house, distogliendolo dalla cura primaria dell’interesse pubblico di riferimento e, quindi, facendo impallidire la natura di costola organica, pur se entificata, dell’ente o degli enti istituenti…» (per leggere clicca qui).
Ma Asiu agisce contemporaneamente sia come società in house sia come società che opera nel mercato.
Non sarebbe male che Asiu e sopratutto i Comuni della Val di Cornia cominciassero a sciogliere questi nodi.