IN BILICO TRA SERVIZIO PUBBLICO E MERCATO

Tra rifiuti urbani, industriali e bonifiche

· Inserito in Sotto la lente

PIOMBINO 15 gen­naio 2015 — È cos­tume di Asiu difend­ere stren­u­a­mente con diverse moti­vazioni il suo ruo­lo nel cam­po dei rifiu­ti indus­tri­ali e l’af­fi­da­men­to diret­to dei lavori di bonifi­ca da parte del Comune di Piom­bi­no come se anche in questo cam­po si fos­se in pre­sen­za di un’azien­da in house.
Asiu sostiene infat­ti di svol­gere “ stori­ca­mente anche attiv­ità di tipo indus­tri­ale in set­tori ambi­en­tali non perime­trati (servizi a doman­da indi­vid­uale, trat­ta­men­to e smal­ti­men­to rifiu­ti indus­tri­ali, project man­age­ment nel set­tore delle politiche ambi­en­tali). Ciò avviene sul­la base del­la nor­ma­ti­va del TU Ambi­en­tale che qual­i­fi­ca la ges­tione dei rifiu­ti in sen­so lato come attiv­ità di pub­bli­co inter­esse esercitabile, dunque, dai Comu­ni attra­ver­so le pro­prie aziende anche al di fuori del­la attiv­ità ricon­ducibile ai servizi pub­bli­ci locali”.
In realtà il prob­le­ma non è questo. Il prob­le­ma è se sia leg­git­ti­mo e con­ve­niente che una soci­età pub­bli­ca che opera in regime di pri­v­a­ti­va comu­nale per i rifiu­ti urbani con­tem­po­ranea­mente gestis­ca sem­pre in house prov­ing le boni­fiche indus­tri­ali e fac­cia attiv­ità di mer­ca­to nel cam­po dei rifiu­ti indus­tri­ali. Così come Asiu fa.
Che non sia con­ve­niente lo dimostra­no altri arti­coli di questo numero di Stile libero.
Che sia legit­ti­mo è quan­to mai dis­cutibile.
Met­ti­amo in ordine le cose.
Par­ti­amo dal­la dis­tinzione tra rifiu­ti urbai e rifiu­ti spe­ciali e dalle diverse modal­ità del­la loro ges­tione.
Il Decre­to Leg­isla­ti­vo 5 feb­braio 1997, n. 22 “Attuazione delle diret­tive 91/156/CEE sui rifiu­ti, 91/689/CEE sui rifiu­ti peri­colosi e 94/62/CE sug­li imbal­lag­gi e sui rifiu­ti di imbal­lag­gio” ripreso nel Testo Uni­co sul­l’am­bi­ente (Decre­to leg­isla­ti­vo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in mate­ria ambi­en­tale) lo spie­ga esplici­ta­mente e lo con­fer­ma il nuo­vo piano regionale dei rifiu­ti. Una recente pub­bli­cazione del­la Cas­sa deposi­ti e presti­ti (per leg­gere clic­ca qui) altret­tan­to chiara­mente illus­tra la definizione di rifiu­ti e le modal­ità del­la loro ges­tione:

rifiuti tipologia
rifiuti urbani e speciali

Dunque se è vero che la ges­tione dei rifiu­ti cos­ti­tu­isce attiv­ità di pub­bli­co inter­esse, la pri­v­a­ti­va comu­nale (oggi a liv­el­lo di Ambito Ter­ri­to­ri­ale Otti­male) vale solo per i rifiu­ti urbani e assim­i­lati, per la cui definizione si rin­via a quan­to scrit­to dall’ Autorità garante del­la con­cor­ren­za e del mer­ca­to (per leg­gere clic­ca qui), essendo invece la ges­tione dei rifiu­ti indus­tri­ali (boni­fiche com­p­rese) pura attiv­ità di mer­ca­to. Nel nos­tro caso poi siamo di fronte ad un’azien­da, Asiu, che opera in pri­v­a­ti­va e con­tem­po­ranea­mente nel mer­ca­to sen­za dis­tinzione real­iz­zan­do in pro­prio delle boni­fiche con un incar­i­co affida­tole dal Comune e aven­do pre­so in affit­to degli impianti (quel­li di pro­duzione del con­glomix) da una soci­età con­trol­la­ta nel­la quale esiste una parte­ci­pazione pri­va­ta (la Tap dove sono soci Asiu e Luc­chi­ni)
A gius­ti­fi­care la situ­azione Asiu e Comune di Piom­bi­no citano spes­so un accor­do fir­ma­to pres­so la Pres­i­den­za del con­siglio dei min­istri il 26 aprile 1999 ed una delib­era del Con­siglio comu­nale di Piom­bi­no del 25 agos­to 1999.
Vedi­amo come stan­no le cose.
Nell’ accor­do tra Pres­i­den­za del Con­siglio dei min­istri, Regione Toscana, Comune di Piom­bi­no, Cir­con­dario del­la Val di Cor­nia, Provin­cia di Livorno, Autorità por­tuale di Piom­bi­no, Grup­po Luc­chi­ni si dice che «per la ges­tione e il riu­ti­liz­zo dei rifiu­ti indus­tri­ali e per la bonifi­ca delle aree si dà atto degli stu­di di fat­tibil­ità in cor­so a cura del­la Luc­chi­ni con la con­sulen­za del­la Soci­età ARRR (parte­ci­pa­ta del­la regione Toscana) e del­la ipote­si di uti­liz­zo del­la Soci­età TAP – Tec­nolo­gie Ambi­en­tali Pulite – (già isti­tui­ta dal Comune di Piom­bi­no e dal­la Luc­chi­ni) come sogget­to di rifer­i­men­to. La TAP potrà oper­are con risorse pri­vate, derivan­ti anche da coin­vol­gi­men­to di even­tu­ali soci, e con con­tribu­ti pub­bli­ci region­ali e nazion­ali in base alla legge 426/98 o da altra leg­is­lazione in mate­ria, pre­via indi­cazione di pri­or­ità su cui la Regione Toscana e la Provin­cia di Livorno man­i­fes­tano il loro assen­so. In mer­i­to la Giun­ta del­la Regione Toscana ha per­al­tro già adot­ta­to il “Piano Regionale dei rifiu­ti spe­ciali e spe­ciali peri­colosi” che assume i medes­i­mi obi­et­tivi».
Come si vede è la visione di un’azien­da (la TAP non Asiu) che per quan­to in parte pub­bli­ca si col­lo­ca sul mer­ca­to dei rifiu­ti indus­tri­ali pri­vati. C’è da tenere pre­sente anche che allo­ra era il Comune ad essere socio del­la TAP non Asiu. Il pas­sag­gio è avvenu­to nel 2008.
Nel­la delib­era del Con­siglio Comu­nale viene indi­vid­u­a­ta «per quan­to di com­pe­ten­za nel­la TAP il rifer­i­men­to uni­co per la ges­tione delle oper­azioni di bonifi­ca e trat­ta­men­to rifiu­ti, com­pre­sa la real­iz­zazione degli impianti nec­es­sari».
Fran­ca­mente trovare in questi atti la gius­ti­fi­cazione per l’af­fi­da­men­to diret­to ad Asiu, che nel frat­tem­po ha pre­so in affit­to gli impianti del­la TAP e sos­ti­tu­ito il Comune come azion­ista, delle boni­fiche indus­tri­ali e del­l’e­ser­cizio di una attiv­ità com­mer­ciale nel cam­po dei rifiu­ti spe­ciali è cosa quan­to mai dis­cutibile.
Per non par­lare poi del­la giurispru­den­za comu­ni­taria ormai con­sol­i­da­ta che si esplici­ta nel divi­eto per le soci­età in house, come viene trat­ta­ta per diver­si aspet­ti Asiu dal Comune di Piom­bi­no che tal­vol­ta è servizio pub­bli­co locale e talal­tra azien­da stru­men­tale, «di acquisire una vocazione com­mer­ciale che ren­da pre­cario il con­trol­lo da parte del­l’ente pub­bli­co, attra­ver­so l’ec­ces­si­vo ampli­a­men­to del­l’ogget­to sociale» così come l’ Autorità Garante del­la Con­cor­ren­za e del Mer­ca­to ha scrit­to pro­prio al Comune di Piom­bi­no nel 2011 a propos­i­to dei servizi gesti­ti dal­la Soci­età Parchi Val di Cor­nia e del fat­to che nel caso del­la bonifi­ca di Cit­tà futu­ra si sono affi­dati lavori (di fat­to è un’­opera pub­bli­ca) non servizi.
La realtà è che bas­ta leg­gere lo statu­to di Asiu, approva­to dal’ assem­blea stra­or­di­nar­ia del 7 novem­bre 2007, (per leg­gere clic­ca qui) per ren­der­si con­to che le attiv­ità pre­viste non per­me­t­tono di clas­si­fi­car­la come soci­età in house appli­can­dosi ad essa le stesse osser­vazioni più volte svolte dall’ Autorità garante del­la con­cor­ren­za e del mer­ca­to in casi sim­ili:«..affinché sia ammis­si­bile la ges­tione in house, la giurispru­den­za richiede che l’impresa non deb­ba aver acquisi­to una vocazione com­mer­ciale, riscon­tra­bile in caso di ecces­si­vo ampli­a­men­to dell’oggetto sociale. Non è infat­ti pos­si­bile provvedere all’affidamento in house di servizi pub­bli­ci nel caso in cui l’impresa affi­dataria abbia acquisi­to una vocazione schi­et­ta­mente com­mer­ciale, che finirebbe per con­dizionare le scelte strate­giche dell’ente in house, dis­toglien­do­lo dal­la cura pri­maria dell’interesse pub­bli­co di rifer­i­men­to e, quin­di, facen­do impal­lidire la natu­ra di cos­to­la organ­i­ca, pur se entifi­ca­ta, dell’ente o degli enti istituen­ti…» (per leg­gere clic­ca qui).
Ma Asiu agisce con­tem­po­ranea­mente sia come soci­età in house sia come soci­età che opera nel mer­ca­to.
Non sarebbe male che Asiu e sopratut­to i Comu­ni del­la Val di Cor­nia com­in­ci­assero a sciogliere questi nodi.

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