LA REGIONE DIFFIDA A SOSTITUIRE QUELLE EMESSE DA FINWORLD INIDONEA

Trenta giorni a RIMateria per nuove fideiussioni

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PIOMBINO 4 dicem­bre 2018 — La Regione Toscana con un decre­to del 4 dicem­bre 2018 ha dif­fida­to RIMa­te­ria (nel­la foto in alto a sin­is­tra la pres­i­dente di RIMa­te­ria Clau­dia Car­nesec­chi, ndr), in qual­ità di gestore del­la dis­car­i­ca per rifiu­ti non peri­colosi di Ischia di Cro­ciano ad adem­piere, entro trenta giorni, all’obbligo di trasmis­sione di adegua­ta ed idonea garanzia finanziaria (la prestazione di garanzie finanziarie è con­dizione per il rilas­cio del­l’Au­tor­iz­zazione Inte­gra­ta Ambi­en­tale delle dis­cariche)  con nuove fideius­sioni sos­ti­tu­tive di quelle emesse dal­la Soci­età Fin­world. Si è ris­er­va­ta inoltre ogni ulte­ri­ore provved­i­men­to da adot­tar­si quale con­seguen­za annes­sa e con­nes­sa al man­ca­to adem­pi­men­to ordi­na­to nei ter­mi­ni sta­bil­i­ti, ivi com­pre­so, le deter­mi­nazioni di cui agli artt. 29- decies com­ma 9 e 29- quat­tuorde­cies del D.lgs 152/2006 e smi.  che com­por­tano l’ap­pli­cazione  sanzioni e  mis­ure di sicurez­za di diver­so tipo (cfr sot­to il testo degli arti­coli richia­mati, ndr).

Autor­iz­zazione Inte­gra­ta Ambi­en­tale
La real­iz­zazione e l’e­ser­cizio del­la dis­car­i­ca sono state autor­iz­zate a RIMa­te­ria con la Autor­iz­zazione Inte­gra­ta Ambi­en­tale rilas­ci­a­ta con i seguen­ti atti:
• n. 278 del 30 otto­bre 2007 e n. 189 del 9 dicem­bre 2011, rilas­ci­ate dal­la Provin­cia di Livorno a favore di Asiu Spa;
•  n. 13085 del 6 dicem­bre 2016 del­la Regione Toscana di voltura  a RIMa­te­ria;
• delib­er­azione del­la Giun­ta Regionale Toscana n. 761 dell’ 1 agos­to 2016 di mod­i­fi­ca sostanziale dell’AIA n. 189/2011;
• pre­sa d’atto di mod­i­fi­ca non sostanziale pro­pria comu­ni­cazione del 3 agos­to 2017.

Fideius­sioni
Le obbli­ga­to­rie garanzie finanziarie prestate da RIMa­te­ria a favore del­la Regione Toscana, sono le seguen­ti:

  • poliz­za nr. 23331304 del­la Fin­world  per 4.487.365,16 euro in cor­so di valid­ità dal 6 giug­no 2018 al 9 dicem­bre 2025 con pro­roghe annu­ali a par­tire dal 10 dicem­bre 2025 per la ges­tione oper­a­ti­va;
  • poliz­za nr. 23331309 del­la Fin­world  per 388.894,96 euro con valid­ità dal 6 giug­no 2018 al 31 agos­to 2019 con pro­roghe annu­ali a par­tire dal’ 1 set­tem­bre 2019 per la post ges­tione.

Fin­world
Il 30 giug­no 2015, con provved­i­men­to del­la Ban­ca d’I­talia, è sta­ta dis­pos­ta la can­cel­lazione di Fin­world  dal pre­gres­so Albo ex art. 107 del pre­vi­gente TUB e la non iscrizione al nuo­vo Albo ex art. 106 TUB.
Il giudizio di pri­mo gra­do instau­ra­to da  Fin­world  di fronte al TAR Lazio avver­so il pre­det­to provved­i­men­to, si è con­clu­so con sen­ten­za n. 10918/2017 con esi­to sfa­vorev­ole a Fin­world poiché si è con­fer­ma­ta la legit­tim­ità del­l’­op­er­a­to del­la Ban­ca d’I­talia e quin­di la man­ca­ta iscrizione all’ap­pos­i­to Albo per la Fin­world.
L’ef­fi­ca­cia del­la sen­ten­za di pri­mo gra­do, sep­pur inizial­mente sospe­sa in virtù del­l’or­di­nan­za caute­lare del Con­siglio di Sta­to n. 426 del gen­naio 2018 emes­sa nel giudizio di appel­lo pro­pos­to dal­la medes­i­ma soci­età, è sta­ta con­fer­ma­ta con la suc­ces­si­va ordi­nan­za del­lo stes­so Con­siglio di Sta­to, Sez. VI, n. 3424 del 20 luglio 2018.

Regione Toscana
Il 24 luglio 2018 la Regione Toscana ha con­tes­ta­to le garanzie prestate ed ha con­tes­tual­mente richiesto la loro sos­ti­tuzione entro il ter­mine di 30 giorni  poiché entrambe stip­u­late con la soci­età Fin­world risul­ta­ta non idonea a rilas­cia­re garanzie finanziarie a favore del­la pub­bli­ca ammin­is­trazione.
RIMa­te­ria l’8 agos­to  2018, ha con­trode­dot­to alla comu­ni­cazione del­la Regione Toscana con alcune osser­vazioni e con­tribu­ti redat­ti dal­la stes­sa Fin­world e, suc­ces­si­va­mente, con altra nota del  14 agos­to 2018 ha inte­gra­to le con­trod­e­duzioni con un parere del­lo Stu­dio Par­di­ni Dot­tori Com­mer­cial­isti Asso­ciati in mer­i­to alla valid­ità delle garanzie prestate.
A segui­to delle con­trod­e­duzioni di RIMa­te­ria gli uffi­ci del­la Direzione ambi­ente ed ener­gia del­la Regione Toscana han­no richiesto uno speci­fi­co con­trib­u­to all’Avvocatura regionale, che, il 25 otto­bre 2018, così si è espres­sa: “anche e soprat­tut­to in ragione degli inter­es­si pub­bli­ci coin­volti (rel­a­tivi alla tutela del­l’am­bi­ente), si deb­ba pro­cedere a richiedere, ai sogget­ti a ciò onerati, che siano prestate nuove garanzie in sos­ti­tuzione di quelle emesse dal­la Soci­età Fin­world, ciò a pre­scindere che le pre­dette garanzie siano state emesse dal­la stes­sa Soci­età in data antecedente alla can­cel­lazione dal­l’Al­bo degli inter­me­di­ari finanziari, vale a dire al 30 giug­no 2015, oppure in data suc­ces­si­va”.
Il 21 novem­bre 2018 tut­ta l’istrut­to­ria è sta­ta comu­ni­ca­ta a RIMa­te­ria con l’avvi­so che, entro 10 giorni, cioè entro l’ 1 dicem­bre 2018,  in caso di man­ca­ta ottem­per­an­za del­l’ob­bli­go di pre­sen­tazione di adegua­ta ed idonea garanzia finanziaria, sarebbe sta­to emana­to speci­fi­co provved­i­men­to di dif­fi­da ad ottem­per­are ai sen­si del­l’art. 29-decies, c.9 lett.a), del d.lgs. 152/2006 e s.m.i..
Il 4 dicem­bre 2018 è sta­to emana­to il provved­i­men­to di  dif­fi­da.

Evi­den­te­mente RIMa­te­ria non ha trasmes­so alla Regione Toscana adeguate ed idonee garanzie finanziarie in sos­ti­tuzione di quelle prestate da Fin­world.
Di qui la dif­fi­da a pre­sentare nuove fideius­sioni sos­ti­tu­tive entro trenta giorni lavo­ra­tivi.

Dis­pos­i­ti­vo del­l’art. 29 decies Codice del­l’am­bi­ente
9. In caso di inosser­van­za delle pre­scrizioni autor­iz­za­to­rie o di eser­cizio in assen­za di autor­iz­zazione, fer­ma restando l’ap­pli­cazione delle sanzioni e delle mis­ure di sicurez­za di cui all’ar­ti­co­lo 29-quat­tuorde­cies, l’au­tori­ta’ com­pe­tente pro­cede sec­on­do la gravi­ta’ delle infrazioni: a) alla dif­fi­da, asseg­nan­do un ter­mine entro il quale devono essere elim­i­nate le inosser­vanze, nonche’ un ter­mine entro cui, fer­mi restando gli obb­lighi del gestore in mate­ria di autono­ma adozione di mis­ure di sal­va­guardia, devono essere appli­cate tutte le appro­pri­ate mis­ure provvi­sorie o com­ple­men­tari che l’au­tori­ta’ com­pe­tente riten­ga nec­es­sarie per ripristinare o garan­tire provvi­so­ri­a­mente la con­for­mi­ta’; b) alla dif­fi­da e con­tes­tuale sospen­sione del­l’at­tivi­ta’ per un tem­po deter­mi­na­to, ove si man­i­festi­no situ­azioni che cos­ti­tu­is­cano un peri­co­lo imme­di­a­to per la salute umana o per l’am­bi­ente o nel caso in cui le vio­lazioni siano comunque reit­er­ate piu’ di due volte in un anno. Decor­so il tem­po deter­mi­na­to con­tes­tual­mente alla dif­fi­da, la sospen­sione e’ auto­mati­ca­mente pro­ro­ga­ta, finche’ il gestore non dichiara di aver indi­vid­u­a­to e risolto il prob­le­ma che ha causato l’inot­tem­per­an­za. La sospen­sione e’ inoltre auto­mati­ca­mente rin­no­va­ta a cura del­l’au­tori­ta’ di con­trol­lo di cui al com­ma 3, alle medes­ime con­dizioni e dura­ta indi­vid­u­ate con­tes­tual­mente alla dif­fi­da, se i con­trol­li sul suc­ces­si­vo eser­cizio non con­fer­mano che e’ sta­ta ripristi­na­ta la con­for­mi­ta’, almeno in relazione alle situ­azioni che, cos­tituen­do un peri­co­lo imme­di­a­to per la salute umana o per l’am­bi­ente, ave­vano deter­mi­na­to la prece­dente sospen­sione; c) alla revo­ca del­l’au­tor­iz­zazione e alla chiusura del­l’in­stal­lazione, in caso di man­ca­to adegua­men­to alle pre­scrizioni imposte con la dif­fi­da e in caso di reit­er­ate vio­lazioni che deter­mini­no situ­azioni di peri­co­lo o di dan­no per l’am­bi­ente; d) alla chiusura del­l’in­stal­lazione, nel caso in cui l’in­frazione abbia deter­mi­na­to eser­cizio in assen­za di autor­iz­zazione.

Dis­pos­i­ti­vo del­l’art. 29 quat­tuorde­cies Codice del­l’am­bi­ente
1. Chi­unque eserci­ta una delle attiv­ità di cui all’al­le­ga­to VIII sen­za essere in pos­ses­so del­l’au­tor­iz­zazione inte­gra­ta ambi­en­tale o dopo che la stes­sa sia sta­ta sospe­sa o revo­ca­ta è puni­to con la pena del­l’ar­resto fino ad un anno o con l’am­men­da da 2.500 euro a 26.000 euro. 2. Sal­vo che il fat­to cos­ti­tu­is­ca più grave reato, si appli­ca la sola pena del­l’am­men­da da 5.000 euro a 26.000 euro nei con­fron­ti di colui che pur essendo in pos­ses­so del­l’au­tor­iz­zazione inte­gra­ta ambi­en­tale non ne osser­va le pre­scrizioni o quelle imposte dal­l’au­torità com­pe­tente. 3. Chi­unque eserci­ta una delle attiv­ità di cui all’al­le­ga­to VIII dopo l’or­dine di chiusura del­l’impianto è puni­to con la pena del­l’ar­resto da sei mesi a due anni o con l’am­men­da da 5.000 euro a 52.000 euro. 4. E’ puni­to con la sanzione ammin­is­tra­ti­va pecu­niaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmet­tere all’au­torità com­pe­tente la comu­ni­cazione pre­vista dal­l’ar­ti­co­lo 29-decies, com­ma 1. 5. E’ puni­to con la sanzione ammin­is­tra­ti­va pecu­niaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comu­ni­care all’au­torità com­pe­tente e ai comu­ni inter­es­sati i dati rel­a­tivi alle mis­urazioni delle emis­sioni di cui all’ar­ti­co­lo 29-decies, com­ma 2. 6. E’ puni­to con la sanzione ammin­is­tra­ti­va pecu­niaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, sen­za gius­ti­fi­ca­to e doc­u­men­ta­to moti­vo, omette di pre­sentare, nel ter­mine sta­bil­i­to dal­l’au­torità com­pe­tente, la doc­u­men­tazione inte­gra­ti­va pre­vista dal­l’ar­ti­co­lo 29-quater, com­ma 8. 7. Alle sanzioni ammin­is­tra­tive pecu­niarie pre­viste dal pre­sente arti­co­lo non si appli­ca il paga­men­to in misura ridot­ta di cui all’ar­ti­co­lo 16 del­la legge 24 novem­bre 1981, n. 689. 8. Le sanzioni sono irro­gate dal prefet­to per gli impianti di com­pe­ten­za statale e dal­l’au­torità com­pe­tente per gli altri impianti. 9. Le somme derivan­ti dai proven­ti delle sanzioni ammin­is­tra­tive pre­viste dal pre­sente arti­co­lo sono ver­sate all’en­tra­ta dei bilan­ci delle autorità com­pe­ten­ti. 10. Per gli impianti rien­tran­ti nel cam­po di appli­cazione del pre­sente tito­lo, dal­la data di rilas­cio del­l’au­tor­iz­zazione inte­gra­ta ambi­en­tale, non si appli­cano le sanzioni, pre­viste da norme di set­tore, rel­a­tive a fat­tispecie ogget­to del pre­sente arti­co­lo.

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