Trenta giorni a RIMateria per nuove fideiussioni
PIOMBINO 4 dicembre 2018 — La Regione Toscana con un decreto del 4 dicembre 2018 ha diffidato RIMateria (nella foto in alto a sinistra la presidente di RIMateria Claudia Carnesecchi, ndr), in qualità di gestore della discarica per rifiuti non pericolosi di Ischia di Crociano ad adempiere, entro trenta giorni, all’obbligo di trasmissione di adeguata ed idonea garanzia finanziaria (la prestazione di garanzie finanziarie è condizione per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale delle discariche) con nuove fideiussioni sostitutive di quelle emesse dalla Società Finworld. Si è riservata inoltre ogni ulteriore provvedimento da adottarsi quale conseguenza annessa e connessa al mancato adempimento ordinato nei termini stabiliti, ivi compreso, le determinazioni di cui agli artt. 29- decies comma 9 e 29- quattuordecies del D.lgs 152/2006 e smi. che comportano l’applicazione sanzioni e misure di sicurezza di diverso tipo (cfr sotto il testo degli articoli richiamati, ndr).
Autorizzazione Integrata Ambientale
La realizzazione e l’esercizio della discarica sono state autorizzate a RIMateria con la Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con i seguenti atti:
• n. 278 del 30 ottobre 2007 e n. 189 del 9 dicembre 2011, rilasciate dalla Provincia di Livorno a favore di Asiu Spa;
• n. 13085 del 6 dicembre 2016 della Regione Toscana di voltura a RIMateria;
• deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 761 dell’ 1 agosto 2016 di modifica sostanziale dell’AIA n. 189/2011;
• presa d’atto di modifica non sostanziale propria comunicazione del 3 agosto 2017.
Fideiussioni
Le obbligatorie garanzie finanziarie prestate da RIMateria a favore della Regione Toscana, sono le seguenti:
- polizza nr. 23331304 della Finworld per 4.487.365,16 euro in corso di validità dal 6 giugno 2018 al 9 dicembre 2025 con proroghe annuali a partire dal 10 dicembre 2025 per la gestione operativa;
- polizza nr. 23331309 della Finworld per 388.894,96 euro con validità dal 6 giugno 2018 al 31 agosto 2019 con proroghe annuali a partire dal’ 1 settembre 2019 per la post gestione.
Finworld
Il 30 giugno 2015, con provvedimento della Banca d’Italia, è stata disposta la cancellazione di Finworld dal pregresso Albo ex art. 107 del previgente TUB e la non iscrizione al nuovo Albo ex art. 106 TUB.
Il giudizio di primo grado instaurato da Finworld di fronte al TAR Lazio avverso il predetto provvedimento, si è concluso con sentenza n. 10918/2017 con esito sfavorevole a Finworld poiché si è confermata la legittimità dell’operato della Banca d’Italia e quindi la mancata iscrizione all’apposito Albo per la Finworld.
L’efficacia della sentenza di primo grado, seppur inizialmente sospesa in virtù dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 426 del gennaio 2018 emessa nel giudizio di appello proposto dalla medesima società, è stata confermata con la successiva ordinanza dello stesso Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3424 del 20 luglio 2018.
Regione Toscana
Il 24 luglio 2018 la Regione Toscana ha contestato le garanzie prestate ed ha contestualmente richiesto la loro sostituzione entro il termine di 30 giorni poiché entrambe stipulate con la società Finworld risultata non idonea a rilasciare garanzie finanziarie a favore della pubblica amministrazione.
RIMateria l’8 agosto 2018, ha controdedotto alla comunicazione della Regione Toscana con alcune osservazioni e contributi redatti dalla stessa Finworld e, successivamente, con altra nota del 14 agosto 2018 ha integrato le controdeduzioni con un parere dello Studio Pardini Dottori Commercialisti Associati in merito alla validità delle garanzie prestate.
A seguito delle controdeduzioni di RIMateria gli uffici della Direzione ambiente ed energia della Regione Toscana hanno richiesto uno specifico contributo all’Avvocatura regionale, che, il 25 ottobre 2018, così si è espressa: “anche e soprattutto in ragione degli interessi pubblici coinvolti (relativi alla tutela dell’ambiente), si debba procedere a richiedere, ai soggetti a ciò onerati, che siano prestate nuove garanzie in sostituzione di quelle emesse dalla Società Finworld, ciò a prescindere che le predette garanzie siano state emesse dalla stessa Società in data antecedente alla cancellazione dall’Albo degli intermediari finanziari, vale a dire al 30 giugno 2015, oppure in data successiva”.
Il 21 novembre 2018 tutta l’istruttoria è stata comunicata a RIMateria con l’avviso che, entro 10 giorni, cioè entro l’ 1 dicembre 2018, in caso di mancata ottemperanza dell’obbligo di presentazione di adeguata ed idonea garanzia finanziaria, sarebbe stato emanato specifico provvedimento di diffida ad ottemperare ai sensi dell’art. 29-decies, c.9 lett.a), del d.lgs. 152/2006 e s.m.i..
Il 4 dicembre 2018 è stato emanato il provvedimento di diffida.
Evidentemente RIMateria non ha trasmesso alla Regione Toscana adeguate ed idonee garanzie finanziarie in sostituzione di quelle prestate da Finworld.
Di qui la diffida a presentare nuove fideiussioni sostitutive entro trenta giorni lavorativi.
Dispositivo dell’art. 29 decies Codice dell’ambiente
9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all’articolo 29-quattuordecies, l’autorita’ competente procede secondo la gravita’ delle infrazioni: a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonche’ un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l’autorita’ competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformita’; b) alla diffida e contestuale sospensione dell’attivita’ per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l’ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate piu’ di due volte in un anno. Decorso il tempo determinato contestualmente alla diffida, la sospensione e’ automaticamente prorogata, finche’ il gestore non dichiara di aver individuato e risolto il problema che ha causato l’inottemperanza. La sospensione e’ inoltre automaticamente rinnovata a cura dell’autorita’ di controllo di cui al comma 3, alle medesime condizioni e durata individuate contestualmente alla diffida, se i controlli sul successivo esercizio non confermano che e’ stata ripristinata la conformita’, almeno in relazione alle situazioni che, costituendo un pericolo immediato per la salute umana o per l’ambiente, avevano determinato la precedente sospensione; c) alla revoca dell’autorizzazione e alla chiusura dell’installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l’ambiente; d) alla chiusura dell’installazione, nel caso in cui l’infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.
Dispositivo dell’art. 29 quattuordecies Codice dell’ambiente
1. Chiunque esercita una delle attività di cui all’allegato VIII senza essere in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell’ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall’autorità competente. 3. Chiunque esercita una delle attività di cui all’allegato VIII dopo l’ordine di chiusura dell’impianto è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni o con l’ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. 4. E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all’autorità competente la comunicazione prevista dall’articolo 29-decies, comma 1. 5. E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all’autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all’articolo 29-decies, comma 2. 6. E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall’autorità competente, la documentazione integrativa prevista dall’articolo 29-quater, comma 8. 7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 8. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall’autorità competente per gli altri impianti. 9. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono versate all’entrata dei bilanci delle autorità competenti. 10. Per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del presente titolo, dalla data di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore, relative a fattispecie oggetto del presente articolo.