Troppa discrezionalità per la Polizia municipale
PIOMBINO 17 luglio 2018 — Gli attivisti del Camping CIG, presenti in consiglio comunale a Piombino il 16 luglio (foto in basso a sinistra, ndr), hanno dovuto prendere atto che anche stavolta la riunione del consiglio è stata interrotta alla ripresa pomeridiana per mancanza del numero legale! Ragion per cui l’interrogazione di Fabrizio Callaioli sul loro striscione indecoroso (foto in alto a sinistra, ndr) non è stata discussa. Se ne riparlerà nella riunione del consiglio comunale del 27 luglio.
Inoltre, in mattinata Callaioli (PRC) e Daniele Pasquinelli (M5S) hanno segnalato i rischi derivanti dall’applicazione del nuovo Regolamento di Polizia municipale, approvato dalla maggioranza: in particolare l’art. 10 bis consegna ai vigili urbani un eccessivo potere discrezionale per impedire iniziative come quelle del Camping CIG in ampie aree centrali della città. Ovvia e determinata anche la nostra condanna: nessuno ci imbavaglierà. Senza dimenticare che gli eccessi di discrezionalità degli organi di polizia sono tipici dei regimi autoritari.
Associazione Coordinamento Art.1‑Camping CIG
Regolamento di Polizia municipale
(omissis) Articolo 10 bis – Aree da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell’art. 9 del D.L 14/2017 coordinato con la legge di conversione n° 48/2017
Nelle aree del centro storico, nelle aree interessate da consistenti flussi turistici, nelle aree di interesse
paesaggistico culturale, comprese tra Piazza Bovio, Piazzale di Alaggio, Piazza Cittadella, Via L. Da Vinci, Via Galilei, Via Lombroso, Piazza Gramsci, Piazza Niccolini, Via G. Bruno e Via del Popolo, oltre a quelle su cui insistono fermate autobus, stazioni ferroviarie e marittime, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l’accessibilità e la fruizione delle infrastrutture e dei monumenti ivi presenti, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di detti spazi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 300,00. Contestualmente all’accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato l’allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.
In dette aree trova applicazione quanto disposto dagli artt. 9 e 10 della legge n° 48/2017 (omissis)