Un collegio da Piombino a Montopoli

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PIOMBINO 11 luglio 2015 — Alle prossime elezioni politiche i cit­ta­di­ni del­la Val di Cor­nia eleg­ger­an­no i dep­u­tati alla Cam­era insieme a quel­li di tut­ta la provin­cia di Livorno e di Pisa eccettuati i Comu­ni di San­ta Croce sul­l’Arno, San Mini­a­to e Castel­fran­co di Sot­to. Lo sta­bilisce il decre­to leg­isla­ti­vo (per leg­gere clic­ca qui), attua­ti­vo del­la nuo­va legge elet­torale (per leg­gere clic­ca qui) adot­ta­to da un recente con­siglio dei min­istri ed ora all’at­ten­zione del parere con­sul­ti­vo delle com­mis­sioni par­la­men­tari com­pe­ten­ti.
È uno dei 6 col­le­gi elet­torali di cui si com­pone la cir­co­scrizione che abbrac­cia tut­ta la Toscana.
In questo col­le­gio saran­no elet­ti da 5 a 7 dep­u­tati.
Ogni elet­tore dis­porrà di un voto per la scelta del­la lista, da esprimere su un’u­ni­ca sche­da recante il con­trasseg­no di cias­cu­na lista e il nom­i­na­ti­vo del can­dida­to capolista, per il quale non sarà espres­sa la pref­eren­za. Potrà anche esprimere uno o due voti di pref­eren­za, scriven­do il nom­i­na­ti­vo del can­dida­to o dei can­di­dati nelle appo­site linee oriz­zon­tali. In caso di espres­sione del­la sec­on­da pref­eren­za, a pena di nul­lità del­la medes­i­ma pref­eren­za, l’elet­tore dovrà scegliere un can­dida­to di ses­so diver­so rispet­to al pri­mo.
Ogni lista, all’at­to del­la pre­sen­tazione, sarà com­pos­ta da un can­dida­to capolista e da un elen­co di can­di­dati, pre­sen­tati sec­on­do un ordine numeri­co. La lista sarà for­ma­ta da un numero di can­di­dati pari almeno alla metà del numero dei seg­gi asseg­nati al col­le­gio pluri­nom­i­nale e non supe­ri­ore al numero dei seg­gi asseg­nati al col­le­gio pluri­nom­i­nale.
Saran­no attribuiti 340 seg­gi (la Cam­era dei dep­u­tati sarà com­pos­ta da 630 mem­bri) alla lista che otter­rà, su base nazionale, almeno il 40 per cen­to dei voti vali­di o, in man­can­za, a quel­la che pre­var­rà in un turno di bal­lot­tag­gio tra le due con il mag­gior numero di voti, Saran­no procla­mati elet­ti, fino a con­cor­ren­za dei seg­gi che spet­ter­an­no a cias­cu­na lista in ogni cir­co­scrizione, dap­pri­ma i capolista nei col­le­gi, quin­di i can­di­dati che avran­no ottenu­to il mag­gior numero di pref­eren­ze.
La Cam­era dei dep­u­tati non potrà essere elet­ta con ques­ta legge elet­torale pri­ma del 1° luglio 2016.

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