Venduto come manna, ma cosa è quest’articolo 27?
PIOMBINO 14 settembre 2013 — Nei primi giorni del mese di agosto Comune, Provincia e Regione, di concerto con l’Autorità Portuale e i Ministeri interessati, hanno dato vita ad un Protocollo di Intesa relativo agli interventi di infrastrutturazione, riqualificazione ambientale e reindustrializzazione dell’Area Portuale di Piombino in cui, oltre ad essere ribadito il contenuto di precedenti Protocolli relativi a interventi di bonifica programmati dal Comune di Piombino per 21,6 milioni di euro, l’assunzione da parte del Ministero delle Infrastrutture “dell’impegno programmatico” di proporre al CIPE un finanziamento di dieci milioni di euro per “gli interventi infrastrutturali anche a carattere ambientale” dell’area portuale di Piombino, il mantenimento e il potenziamento dei livelli occupazionali dell’area siderurgica del Comune per garantirne lo sviluppo sostenibile, il trasferimento ad una contabilità speciale intestata al Commissario straordinario delle risorse finanziarie individuate in un apposito accordo, l’impegno programmatico ad individuare la copertura finanziaria per l’inoltro al CIPE riguardante il tratto di strada che collegherebbe Gagno a Poggio Batteria, spicca l’art. 8, con cui il Ministero dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Commissario Straordinario, con la Regione Toscana e con il coinvolgimento delle istituzioni locali, delle imprese e delle parti sociali presenti sul territorio, si impegna a definire un Piano di Riconversione e Riqualificazione Industriale ai sensi dell’art. 27 del decreto legge 83/2012 coerente con quanto contenuto del Protocollo stesso e da attuarsi mediante Accordo di Programma.
Di cosa si tratta?
In realtà niente di nuovo perché con il DL 43/2013, successivamente convertito con modificazioni dalla l. 24 giugno 2013 n° 71, Piombino era stata già riconosciuta area di crisi ambientale complessa e da questo deriva che si applica proprio quell’art. 27 citato nel Protocollo.
Meglio allora capire cosa prevede quest’articolo.
Esso afferma che “Sono situazioni di crisi industriale complessa, quelle che, a seguito di istanza di riconoscimento della regione interessata, riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da: una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull’indotto; una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio. Non sono oggetto di intervento le situazioni di crisi che risultano risolvibili con risorse e strumenti di competenza regionale” e prevede l’emanazione di un decreto di attuazione contenente norme tecniche che disciplinino “le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa” e determinino “i criteri per la definizione e l’attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI)”.
Questo decreto ministeriale emanato a fine gennaio dal Ministero dello Sviluppo Economico prevede che la Regione con una elaborazione dettagliata basata sui fabbisogni economici, occupazionali e formativi di una certa area deve presentare al Ministero dello Sviluppo Economico la richiesta di classificazione come area di crisi complessa.
Il Ministero dello Sviluppo Economico deve poi emanare un decreto che da un lato prevede la costituzione di un Gruppo di coordinamento e controllo, composto dai rappresentanti dei Ministeri, della Regione e delle amministrazioni locali interessate, dall’altro affida all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, S.p.A., Invitalia, l’incarico di elaborare una proposta di PRRI.
La proposta di PRRI indica:
- i fabbisogni di riqualificazione del comparto o dei comparti interessati dalla crisi;
- i settori produttivi verso i quali indirizzare la riconversione dell’area di crisi;
- le azioni da intraprendere per la riqualificazione ovvero riconversione dell’area di crisi, per la promozione di nuovi investimenti, per il sostegno della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, per la riqualificazione del personale, per l’allocazione degli addetti in esubero, per la realizzazione delle opere infrastrutturali;
- la strumentazione e le risorse finanziarie regionali e nazionali attivabili;
- le eventuali proposte normative ed amministrative strettamente funzionali alle azioni proposte;
- i soggetti da coinvolgere nell’Accordo di Programma ivi compresa l’eventuale partecipazione delle società regionali;
- le modalità attuative del PRRI.
Il Gruppo di coordinamento e controllo, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di PRRI, dopo avere richiesto, se necessario, integrazioni o revisioni, autorizza Invitalia ad avviare la seconda fase di definizione del progetto.
Invitalia quindi dà vita, entro cinque mesi dalla data di autorizzazione, alla seconda fase di definizione del PRRI con la promozione e l’individuazione delle proposte di investimento, le quali vengono individuate anche tramite una procedura di evidenza pubblica. Ciascuna proposta di investimento deve essere vincolante e condizionata esclusivamente alla realizzazione del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, deve fornire l’indicazione dei tempi e dei costi di realizzazione, dei benefici attesi e delle ipotesi di copertura finanziaria. A questo punto spetta di nuovo al Gruppo di coordinamento e controllo, insieme alle Direzioni Generali del Ministero dello Sviluppo Economico competenti per materia individuare, prevedendone la priorità di accesso, gli strumenti agevolativi idonei all’attuazione degli interventi contenuti nel PRRI.
Infine, con l’Accordo di Programma previsto sempre dall’art. 27 co. 3 del decreto legge 83/2012:
viene adottato il PRRI;
- sono disciplinati gli interventi agevolativi, l’attività integrata e coordinata delle amministrazioni centrali, delle regioni,degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione del PRRI e del rispetto delle condizioni fissate;
- viene incaricata Invitalia della attuazione del PRRI;
- viene individuata l’area in cui si applica il Piano di promozione industriale di cui all’art. 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n.120, convertito con legge 15 maggio 1989, n. 181;
- viene individuato e conferito ai soggetti delegati, mediante approvazione da parte dei competenti organi di governo delle istituzioni e degli enti firmatari, il potere di manifestare la volonta’ nelle Conferenze di servizi istruttorie e decisorie dei provvedimenti amministrativi funzionali alla realizzazione del progetto.