Via, Vas e Aia: tre istituti del Codice dell’ambiente
PIOMBINO 15 aprile 2015 — Negli ultimi decenni, anche grazie all’attenzione dedicata all’argomento da parte dell’Unione Europea, che ha orientato le discipline nazionali attraverso i Trattati e le direttive, abbiamo assistito ad un progressivo ampliamento della normativa in tema di tutela dell’ambiente, inteso «come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici». La materia, disciplinata dal d.lgs. 152/2006 e successivamente modificata da svariati interventi (l’ultimo dei quali attraverso il d. lgs. 46/2014) si basa su una serie di principi cardine, espressione dell’interesse pubblico a cui è ispirata, collocati nella parte prima:
- Principio dell’azione ambientale (art. 3‑ter): rivolto a tutti gli enti pubblici e privati, nonché alle persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, ricomprende i principi di precauzione, azione preventiva, correzione in via prioritaria alla fonte dei danni causati all’ambiente, nonché il principio «chi inquina paga»;
- Principio dello sviluppo sostenibile (art. 3‑quater): prevede che ogni attività umana rilevante ai sensi del decreto in questione vi si conformi. Tale principio è ispirato ad un contemperamento tra i bisogni delle generazioni attuali e quelli delle generazioni future: in particolare, i comportamenti delle prime non possono in alcun modo intervenire sull’ambiente in modo da compromettere la qualità della vita e le possibilità delle seconde. Ciò significa che la pubblica amministrazione è chiamata ad attribuire prioritaria considerazione alla tutela ambientale e del patrimonio culturale, nonché ad effettuare un’adeguata valutazione delle risorse disponibili, al fine di selezionare quelle da salvaguardare e trasmettere in vista della conservazione e del miglioramento della qualità ambientale anche futura;
- Principio di sussidiarietà e leale collaborazione (art. 3‑quinquies): principio generale del diritto amministrativo, sostanzialmente consiste nella limitazione dell’intervento statale ai casi in cui le dimensioni o le conseguenze dell’impatto ambientale di una o più attività rendano inadeguate le amministrazioni regionali e/o territoriali a farvi fronte;
- Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo (art. 3‑sexies): consente a chiunque di accedere alle informazioni riguardo alle condizioni dell’ambiente nel territorio nazionale senza che vi sia necessità di dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante.
Tutto questo dev’essere inquadrato nell’ambito dell’art. 32 della Costituzione, che eleva la tutela della salute nel suo complesso a finalità primaria del nostro ordinamento giuridico.
Nella Parte Seconda del decreto troviamo invece la disciplina delle autorizzazioni ambientali: la Valutazione d’Impatto Ambientale, la Valutazione Ambientale Strategica e l’Autorizzazione Integrata Ambientale.
Valutazione Ambientale Strategica – VAS (Parte Seconda, Titolo II): ai sensi dell’art. 5, «il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio». Per piano o programma, si intendono «gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche», che siano «elaborati e/o adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un’autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale» ovvero «previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative». Generalmente, il relativo processo si apre con l’elaborazione di un “rapporto ambientale”, ossia il documento del piano o del programma in cui devono «essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso» (art. 13), a meno che non si tratti dei piani o programmi di cui all’art. 6, co. 3 e 3‑bis: in tal caso, prima di redigere il rapporto è necessario procedere ad una “verifica di assoggettabilità”, che prevede una sinergia tra l’autorità procedente e quella competente per individuare i soggetti competenti in materia ambientale ed acquisirne il parere (non vincolante). Prima della decisione sul rapporto devono essere attivate consultazioni attraverso la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia autonoma interessata contenente tutte le informazioni attinenti al piano o programma assoggettato a VAS. Per assicurare adeguate forme di pubblicità, la decisione finale è pubblicata sui siti web delle autorità interessate con l’indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione prodotta nel corso del procedimento. Sui siti web delle autorità interessate vengono inoltre pubblicati il parere motivato espresso dall’autorità competente, una dichiarazione di sintesi in cui si illustra come le considerazioni ambientali abbiano condizionato il piano e i contribuiti ricevuti, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate. Uguali forme di pubblicità sono infine previste per le misure adottate in merito al monitoraggio, che «assicura il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall’Autorità procedente in collaborazione con l’Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.»
Valutazione d’Impatto Ambientale – VIA (Parte Seconda, Titolo III): la VIA si distingue dalla VAS in quanto, mentre quest’ultima è necessaria con riferimento a piani, progetti o varianti di natura strettamente pubblicistica e quindi di pertinenza dell’amministrazione, la prima è prevista tanto in relazione a progetti pubblicistici quanto promossi o gestiti da privati. Il procedimento finalizzato ad ottenerla viene definito dall’art. 5 come «il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull’ambiente di un progetto», dove per progetto s’intende «la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo». Anche in questo caso la prima fase, relativa alla verifica di assoggettabilità, riguarda solo i progetti identificati dall’art. 6 co.7. Il soggetto proponente è tenuto ad avviare uno scambio di informazioni con l’autorità competente, mettendo a disposizione di quest’ultima sia il progetto, che uno studio preliminare ambientale e un piano di lavoro per la redazione di uno studio di impatto ambientale, corredati dell’elenco delle relative autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto. Lo studio d’impatto ambientale consiste nello studio tecnico-scientifico contenente una descrizione del progetto con tutte le informazioni ad esso relative (ad esempio, alla sua ubicazione e alla valutazione degli effetti significativi che avrebbe la realizzazione del progetto sull’ambiente), nonché un confronto con le alternative ragionevoli e disponibili. Ai fini di un’adeguata pubblicità, del progetto deve essere data notizia a mezzo stampa e sul sito web dell’autorità competente, a cura e spese di chi propone il progetto: ciò consentirà, a chi sia interessato, di proporre le proprie osservazioni e valutazioni nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. Inoltre, «l’autorità competente può disporre che la consultazione avvenga mediante lo svolgimento di un’inchiesta pubblica per l’esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini». Nel caso in cui tale inchiesta non si verifichi, il committente o proponente, può essere chiamato dall’autorità competente, prima della conclusione della procedura, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. L’intero procedimento non può superare i 90 giorni, salva l’eventualità che non si siano verificate le interruzioni o sospensioni espressamente richiamate dal titolo III. L’art. 33 prevede che «per progetti di opere ed interventi da realizzarsi in attuazione di piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale strategica, e che rientrino tra le categorie per le quali è prescritta la valutazione di impatto ambientale, in sede di esperimento di quest’ultima costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi positivamente valutati in sede di valutazione di impatto strategico o comunque decisi in sede di approvazione del piano o programma». Una volta conclusa la fase di valutazione degli elementi così acquisiti, l’autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione dell’impatto ambientale. Ciò avviene di regola nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell’istanza, ma è possibile una proroga da parte dell’autorità competente, attraverso un atto motivato, nell’ipotesi in cui sia necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità. Anche in questo caso è prevista una fase di monitoraggio da parte dell’ISPRA e delle Agenzie ambientali.
Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA (Parte Seconda, Titolo III-bis): l’AIA viene rilasciata, a seguito di domanda «ai fini dell’esercizio delle nuove installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell’adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti alle disposizioni del presente decreto [d. Lgs. 152/2006]». Tale provvedimento deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti che possono essere emesse dall’installazione interessata in quantità significativa «in considerazione della loro natura e delle loro potenzialità di trasferimento dell’inquinamento da un elemento ambientale all’altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l’installazione.» Inoltre, essa contiene le ulteriori disposizioni per la protezione del suolo e delle acque sotterranee, per la gestione dei rifiuti prodotti dall’impianto e per la riduzione dell’impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate. Infatti, l’autorità competente è tenuta a provvedere periodicamente al riesame della situazione per confermare o negare il rinnovo (la durata è generalmente quinquennale, ma la legge può derogarla per specifiche materie). A seguito della presentazione della domanda, questa viene valutata dall’autorità competente entro un termine di trenta giorni. Ai fini del rilascio, i parametri di riferimento sono determinati sulle c.d. “BAT” (Best Available Techniques), ossia le migliori tecniche disponibili, definite dall’art. 5, co. 1, lett. I‑ter) come «la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso». Le stesse vengono individuate sulla base di una serie di criteri elencati nell’Allegato XI alla Parte Seconda del decreto. Anche in questo caso, a seguito della domanda vengono attivate adeguate procedure per la pubblicazione ai fini del raggiungimento di obiettivi di trasparenza. Per quanto riguarda il rilascio dell’AIA, l’autorità competente è tenuta a convocare l’apposita Conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l’autorizzazione. Per le installazioni di competenza regionale vengono convocate le altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell’AIA. A differenza della VIA e della VAS, viene riconosciuto un ruolo cardine al sindaco che «in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell’autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell’autorizzazione, chiedere all’autorità competente di riesaminare l’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 29-octies». Il comma 9‑quinquies dell’art. 29-sexies pone tutta una serie di obiettivi che l’autorità procedente deve assicurare richiedendo al gestore il rispetto di determinate condizioni, determinate di volta in volta in ragione delle particolarità del caso. Il comma 9‑septies precisa che a garanzia di tali obblighi «l’autorizzazione integrata ambientale prevede adeguate garanzie finanziarie, da prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione o della provincia autonoma territorialmente competente.» I criteri che l’autorità competente dovrà tenere in conto per determinare l’importo di tali garanzie finanziarie sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Se VAS e VIA rappresentano, rispettivamente, un momento essenziale dei procedimenti volti all’approvazione di piani e programmi e un sub-procedimento che si incardina nell’ambito di quello principale volto a promuovere un progetto, l’AIA è un’autorizzazione finalizzata a prevenire rischi di danni significativi alla salute e quindi principalmente rivolta a ponderare in via prognostica l’impatto ambientale di determinate installazioni o interventi di tipo analogo. Pertanto, l’assenza delle prime due, ove prevista, è destinata a tradursi in un annullamento dei provvedimenti relativi a piani, programmi o progetti. Al contrario, nel caso dell’AIA, la violazione della relativa disciplina può comportare sanzioni amministrative, più o meno gravi (diffida, diffida e contestuale sospensione dell’attività per un tempo determinato, revoca dell’autorizzazione e chiusura dell’installazione, chiusura dell’installazione) o l’applicazione di sanzioni penali (art. 16 d.lgs. 59/2005).