Voto di scambio, finalmente siamo al funerale

· Inserito in Leggi e normative
Giada Lo Cascio

PIOMBINO 15 gen­naio 2014 — Dopo anni di dis­cus­sioni politiche e giurispru­den­ziali sul­la scarsa effi­ca­cia dell’art. 416-ter del codice penale sul­lo scam­bio elet­torale politi­co mafioso e svariati ed infrut­tu­osi ten­ta­tivi di rifor­ma por­tati avan­ti nel cor­so delle ultime leg­is­la­ture, nonché dopo mesi di stal­lo in Com­mis­sione Gius­tizia al Sen­a­to, a segui­to dell’approvazione alla Cam­era avvenu­ta in luglio, il 20 dicem­bre il prog­et­to di rifor­ma ha super­a­to il vaglio del­la Com­mis­sione ed è pron­to per l’approvazione.
Durante la cam­pagna elet­torale per le scorse politiche cir­ca otto­cen­to dei can­di­dati al Par­la­men­to han­no ader­i­to a «Riparte il Futuro», cam­pagna lan­ci­a­ta dall’associazione Lib­era e dal Grup­po Abele che ave­va, fra i vari obi­et­tivi tut­ti legati alla lot­ta alla crim­i­nal­ità orga­niz­za­ta, quel­lo di attuare una rad­i­cale rifor­ma dell’art. 416-ter del codice penale, riguardante lo scam­bio elet­torale politi­co mafioso. Di quegli otto­cen­to can­di­dati, 71 sono sta­ti elet­ti al Sen­a­to del­la Repub­bli­ca e 201 alla Cam­era dei dep­u­tati. Il 18 mar­zo 2013, esat­ta­mente due giorni dopo la man­i­fes­tazione di Firen­ze pro­mossa dal­la stes­sa “Lib­era” in com­mem­o­razione dei vent’anni dal­la strage dei Geor­gofili, un grup­po di dep­u­tati ha pre­sen­ta­to alla Cam­era la pro­pos­ta di legge per ren­dere effet­ti­vo l’impegno assun­to nei mesi prece­den­ti (impeg­no reso
Montanellipalese indos­san­do un sim­bol­i­co brac­cialet­to bian­co), dopo che nel cor­so del­la XVI leg­is­latu­ra un dis­eg­no di legge era sta­to deposi­ta­to dal Grup­po del Par­ti­to Demo­c­ra­ti­co (pri­ma fir­mataria la sen­a­trice Del­la Mon­i­ca) e i cui con­tenu­ti era­no sta­ti poi ripro­posti sul finire del­la leg­is­latu­ra come emen­da­men­to al dis­eg­no di legge del­e­ga “anti­cor­ruzione” sen­za tut­tavia essere approvati nel cor­so dell’esame in Com­mis­sione, né assun­ti nel testo su cui il Gov­er­no ha poi mes­so la fidu­cia.
La for­mu­lazione orig­i­nar­ia del 416-ter è la seguente: “La pena sta­bili­ta dal pri­mo com­ma dell’articolo 416 bis (reclu­sione da sette a dod­i­ci anni) si appli­ca anche a chi ottiene la promes­sa di voti pre­vista dal ter­zo com­ma del medes­i­mo arti­co­lo 416 bis (l’associazione è di tipo mafioso quan­do col­oro che ne fan­no parte si avval­go­no del­la forza di intim­i­dazione del vin­co­lo asso­cia­ti­vo e del­la con­dizione di assogget­ta­men­to e di omertà che ne deri­va […] al fine di impedire od osta­co­lare il libero eser­cizio del voto o di procu­rare voti a sé o ad altri in occa­sione di con­sul­tazioni elet­torali) in cam­bio del­la erogazione di denaro.”
Lo scopo del­la nor­ma è evi­den­te­mente quel­lo di sanzionare l’accordo tra capi clan e politi­ci elet­ti nel cor­so di con­sul­tazioni elet­torali di ogni tipo, da quelle nazion­ali a quelle region­ali e comu­nali, ma la neces­sità di una rifor­ma rad­i­cale del con­tenu­to del 416 ter si è resa evi­dente sin dal 1992, quan­do la nor­ma è sta­ta vara­ta. Salta infat­ti imme­di­ata­mente agli occhi la locuzione “in cam­bio dell’erogazione di denaro”: è ris­a­puto come l’erogazione di denaro sia solo una delle moltepli­ci forme con cui gli apparte­nen­ti alle asso­ci­azioni di stam­po mafioso operi­no, per di più la meno usuale. Molto più di fre­quente infat­ti lo scam­bio avviene con rifer­i­men­to a promesse di posti di lavoro, appalti, aiu­ti giudiziari, come ha gius­ta­mente sot­to­lin­eato il mag­is­tra­to Raf­faele Can­tone in una nota del 24 luglio, a segui­to dell’approvazione alla Cam­era del nuo­vo testo.
Il testo approva­to alla Cam­era recita­va così (pri­ma del­la mod­i­fi­ca avvenu­ta in Com­mis­sione Gius­tizia al Sen­a­to): “Chi­unque accetta con­sapevol­mente il pro­cac­cia­men­to di voti con le modal­ità pre­viste dal ter­zo com­ma del­l’ar­ti­co­lo 416-bis in cam­bio del­l’erogazione di denaro o di altra util­ità è puni­to con la reclu­sione da quat­tro a dieci anni. ZolaLa stes­sa pena si appli­ca a chi pro­cac­cia voti con le modal­ità indi­cate al pri­mo com­ma”. La lacu­na orig­i­nar­ia era sta­ta col­ma­ta con l’aggiunta del­la locuzione “erogazione di denaro o altra util­ità”, ma la nor­ma con­tin­u­a­va a sus­citare non poche per­p­lessità: innanz­i­tut­to il rifer­i­men­to al “pro­cac­cia­men­to”, che a dif­feren­za del pas­sato pre­sup­pone­va un esi­to tan­gi­bile, con­trastante con l’orientamento preva­lente del­la Corte di Cas­sazione la quale invece ritene­va suf­fi­ciente che gli apparte­nen­ti all’associazione mafiosa si ado­prassero per il con­segui­men­to di voti, a pre­scindere dall’esito. In sec­on­do luo­go, parte del­la dot­t­ri­na ritene­va pri­vo di sig­ni­fi­ca­to l’inserimento dell’avverbio “con­sapevol­mente”: pos­to che l’elemento sogget­ti­vo ricol­le­ga­bile ad una tale figu­ra di reato è incon­testa­bil­mente il dolo, che rap­p­re­sen­ta la volon­ta­ri­età dell’azione, una sim­i­le aggiun­ta era del tut­to super­flua, quan­do addirit­tura fori­era di dif­fi­coltà inter­pre­ta­tive per chi è chiam­a­to ad appli­care la legge.
Tutte queste prob­lem­atiche sono emerse durante la revi­sione del testo in Sen­a­to, pres­so la Com­mis­sione di Gius­tizia, e il testo che è usci­to poco pri­ma di Natale sem­bra ten­erne adeguata­mente con­to: “Chi­unque accetta la promes­sa di procu­rare voti medi­ante le modal­ità di cui al ter­zo com­ma del­l’ar­ti­co­lo 416-bis in cam­bio del­l’erogazione o del­la promes­sa di erogazione di denaro o di qualunque altra util­ità ovvero in cam­bio del­la disponi­bil­ità a sod­dis­fare gli inter­es­si o le esi­gen­ze del­l’as­so­ci­azione è puni­to con la stes­sa pena sta­bili­ta nel pri­mo com­ma del­l’ar­ti­co­lo 416-bis”. Fer­mo restando che saran­no nec­es­sari altri pas­sag­gi sia in Sen­a­to che alla Cam­era pri­ma dell’approvazione defin­i­ti­va e che sia aus­pi­ca­bile una mag­giore rapid­ità deci­sion­ale rispet­to alle tem­p­is­tiche del pas­sato, questo nuo­vo testo seg­na un grande pas­so in avan­ti nel­la trat­tazione leg­isla­ti­va del­la mate­ria. Final­mente infat­ti si dà rilie­vo esplic­i­to al mero impeg­no, esplic­i­ta­to da entrambe le par­ti coin­volte, ad adop­er­ar­si per l’attuazione del rap­por­to di con­niven­za, seg­nan­do a mio parere una svol­ta cul­tur­ale lad­dove si indi­cano esplici­ta­mente, lim­i­tan­do lo spazio dell’interpretazione giudiziale (ma anche polit­i­ca) i ter­mi­ni di un com­por­ta­men­to riprovev­ole non solo da un pun­to di vista eti­co giuridi­co ma anche e soprat­tut­to sociale.

 

Commenta il post